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Esoneri dal lavoro e bonus Baby Sitter

RIPORTIAMO DAL SITO HANDYLEX e ringraziamo Carlo Giacobini per l’attività di aggiornamento sempre puntuale.

In breve (i dettagli di seguito):

  • i permessi 104/1992 sono aumentati anche per maggio e giugno di ulteriori 12 giorni (18 giorni totali per i due mesi);
  • è portato a 30 giorni complessivi il congedo-Covid per genitori con figli fino a 12 anni, cumulabile con il congedo parentale;
  • è estesa fino al 31 luglio la possibilità di esonero dal lavoro con il codice V07 (equiparato a ricovero ospedaliero): rimangono tutte le perplessità legate all’effettiva possibilità di fruizione di questo permesso date le complicazioni (non risolte) previste dall’articolo.  

Estensione dei permessi 104/1992

Il decreto “Rilancio” conferma anche per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge 104/1992) già previsto dal decreto “Cura Italia” (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave certificata disabilità o al lavoratore con grave disabilità.

I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso.

Merita di ricordare alcune precisazioni già espresse da INPS e dal Ministero della pubblica amministrazione sul punto:

– i permessi spettano sia a dipendenti pubblici che privati, sia ai lavoratori che assista un familare con grave disabilità che al lavoratore che ne fruisca per se stesso in quanto disabile;
– i permessi sono cumulabili in capo allo stesso lavoratore quando ne fruisca per più familiari o per sé e per un familiare;
– per la fruizione dei permessi aggiuntivi non è necessaria una nuova richiesta se già si fruisce dei tre giorni ordinari; è sufficiente accordarsi con il datore di lavoro o con l’amministrazione;
– se il lavoratore è in “cassa integrazione” a zero ore i permessi non vengono concessi; se è in “cassa integrazione” parziale (alcuni giorni, parte del mese o dei mesi) i numero di permessi viene riparametrato e quindi “meno giorni”;
– i giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l’altro genitore o altro familiare non lavorano;
– i giorni di permesso aggiuntivi sono compatibili con il congedo COVID 19 (15 giorni per i soli genitori e con retribuzione al 50%);
– i giorni di permesso aggiuntivi sono frazionabili in ore per i dipendenti privati (INPS) e non lo sono invece per i dipendenti pubblici;
– i permessi sono compatibli con lo svolgimento del lavoro agile;
– come i permessi ordinari (tre giorni/due ore) previsti dalla legge 104/1992 anche quelli aggiuntivi sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale. 

Rinnovo Congedo COVID 19

Nel “Cura Italia” era previsto un congedo di 15 giorni riservato ai genitori per i figli di età fino ai 12 anni (senza limite di età se con disabilità) retribuito a 50%. Spetta sia ai dipendenti privati (art.23, decreto “Cura Italia”) che ai dipendenti pubblici (art. 25 che richiama il 23).

Il decreto “Rilancio” corregge parzialmente quell’articolo aumentando il periodo del congedo a 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati) per il periodo compreso fra il 5 marzo e 31 luglio 2020. Nella sostanza chi non ne ha ancora fruito può contare ancora su 30 giorni. Mentre chi ha usato già i 15 giorni precedenti può usare i rimanenti 15.

Restano ferme le altre condizioni, fra le quali l’impossibilità di fruire del congedo se l’altro genitore non lavora o è in “cassa integrazione” (CIG, FIS ecc.)

Il congedo è invece compatibile con il contestuale svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di smart working.

È utile ricordare che il messaggio INPS 1621 ha espresso una utile apertura: vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, è possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Non solo: il diversi benefici possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l’uno il congedo COVID-19, l’altro il congedo straordinario).

Bonus Baby Sitter

In alternativa a questo congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi viene riconosciuto un bonus fino a 1200 euro per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia.

Una forma simile di bonus è riservata anche a buona parte dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico . In questo caso il bonus arriva a 2000 euro.

Questi bonus sono incompatibili con il Reddito di emergenza.

Assenze equiparate a “ricovero ospedaliero” – ex art. 26 Cura Italia

Chi si attendeva dal decreto “Rilancio” un chiarimento che rendesse operativa e omogenea l’applicazione dell’articolo 26 del decreto “Cura Italia” è rimasto fortemente deluso.

Nonostante le richieste e le istanze provenienti da diverse parti, il Governo ha ritenuto di introdurre come unica modificazione l’estensione del “beneficio” dal 30 aprile al 31 luglio 2020, lasciando quindi intonso il farraginoso testo approvato dal Senato (emendamento Errani) in sede di conversione in legge del decreto “Cura Italia”.

Ma ripercorriamo la vicenda.

Il testo originale dell’articolo 26 del “Cura Italia” prevedeva che ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3 della 104) venisse riconosciuto fino a fine aprile lo status ricovero ospedaliero sulle assenze effettuate.

Le ambiguità e i coni d’ombra di quel testo hanno comportato fino ad oggi la mancata applicazione di quel diritto per la quasi totalità dei potenziali interessati non hanno potuto godere di quel beneficio.

Né la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né il Ministero della Salute, né il Ministro per la Pubblica Amministrazione o quello del Lavoro, né tantomeno INPS hanno fornito indicazioni operative e applicative. Quali sono le procedure? Chi emette la certificazione? Possono farlo o no i medici di medicina generale? Ecc…
Senato e Camera avevano la possibilità di chiarire in sede di conversione, ma in realtà hanno peggiorato ancora la situazione complicando ulteriormente il testo originale, generando sovraccarichi ulteriori per le persone, restringendo la possibilità di fruizione.
Dal testo, scritto in modo tecnicamente molto incerto, è possibile estrarre una ipotesi di percorsi differenziati che sono davvero assai onerosi.

ai lavoratori con grave disabilità viene richiesto:

a) verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3. comma 3, legge 104);
b) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
c) (in aggiunta a e b) prescrizione del medico di assistenza primaria.

Il testo vigente non precisa chi siano le “autorità sanitarie competenti”, non precisa chi sia il medico di assistenza primaria; verosimilmente il medico di medicina generale (medico di famiglia). Quindi serve una doppia prescrizione, non certo agevole in un periodo di piena emergenza COVID.

ai lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche ecc …viene richiesto:

a) verbale di handicap senza connotazione di gravità (art. 3. comma 1, legge 104)
b) attestazione della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali;
c) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
d) (in aggiunta a, b e c) prescrizione del medico di assistenza primaria.

Anche in questo caso il testo vigente non precisa chi siano i “competenti organi medico legali”; probabilmente i servizi di medicina legale o di igiene pubblica delle ASL, in questo periodo già sovraccaricate di altri impegni. E ancora non precisa chi siano le “autorità sanitarie competenti” né chi sia il “medico di assistenza primaria”.

Il decreto “Rilancio” non ha chiarito nulla. Si è dunque nella medesima situazione di totale disorientamento in cui ci si trovava quasi due mesi fa: nessuna indicazione operativa per rendere esigibile quel diritto. Non siamo in grado di fornire indicazioni certe ed omogenee a chi è potenzialmente interessato.
In tutto ciò, inoltre, il Legislatore non ha ancora trovato modo di chiarire se questo periodo di astensione venga conteggiato ai fini del periodo di comporto, e cioè di quel periodo di tempo in cui viene conservato il posto di lavoro anche se si è in malattia.

 


Art. 26 Cura Italia – versione approvata in Senato dopo gli emendamenti (10 aprile 2020).

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, nonché ai lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”

Certificazione per disabilità o patologia (art. 26 Cura Italia) – (INPS Provinciale di Parma)

  • in situazione di emergenza da COVID 19, pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici sono da ritenere a maggior rischio di contrarre infezione.
  • Pertanto l’INPS accetterà certificati di malattia in casi simili, da identificare col codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche)
  • Oltre al suddetto codice, andrà specificata in campo diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione
  •   Rimane il codice V29.0 in caso di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, FEBBRE CON SOSPETTO DI CORONAVIRUS

Chi deve rilasciare il Certificato? Il Medico curante (medico di medicina generale).
Il Presidente della SIMG (Società Italiana Medicina Generale) fa presente che si parla di:
Persone che necessitano di isolamento per altri rischi potenziali di malattia.
L’articolo fa riferimento a chi ha riconosciuta disabilità secondo legge 104, art.3 comma 3 e articolo 3 comma 1 e inoltre a
 quelli immunodepressi e quelli che fanno terapia salvavita cioè radio chemioterapia.
Da tenere presente che ogni Regione dà poi indicazioni diverse e di dettaglio.
La regola vale per tutte le strutture abilitate a emettere certificati Inps
“.

Domande e risposte in generale sulle nuove misure economiche

Indennità 600 euro- istruzioni per domande da 1 aprile

Istruzioni per congedi per autonomi e gestione separata – domanda da 1 aprile

Bonus baby sitting- istruzioni per domande da 1 aprile

Nella pagina ufficiale dell’INPS tutti i provvedimenti dell’ente (compresi i rimandi delle visite).

Segnaliamo il Messaggio 1281 del 20.03.2020 sulle misure contenute nella Manovra Covid Ter (c.d. Decreto Cura Italia). che fornisce le istruzioni pratiche per l’accesso ai benefici sui congedi parentali e sugli ulteriori giorni di permesso ex L. 104. (Messaggio numero 1281 del 20-03-2020_Allegato n 1) – in calce le disposizioni.

 

Congedi straordinari parentali

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

I beneficiari sono i genitori:

Lavoratori dipendenti privati
? Chi sono
o Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
o Genitoridifigliconhandicapinsituazionedigravitàsenzalimitidietà,purchéiscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento dellaretribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a secondadell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

? Come fare domanda:
o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso unperiodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento delcongedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

? Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo èriconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

? Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando laprocedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domandaall’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente ladomanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

? Chi sono
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
o Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

? Come fare domanda:
o I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domandaall’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.
o I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attivitàdidattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Lavoratori dipendenti Pubblici

Le modalità di fruizione del presente congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

? Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all’INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

IMPORTANTE:

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
? se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito

? se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. È possibile cumulare:

  • ?  nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
  • ?  nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese

Lavoratori dipendenti Privati

? Chi sono
o lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
? Come fare domanda:
o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempodeterminato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui èprevisto l’incremento delle giornate fruibili.

Lavoratori dipendenti Pubblici

Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblicosono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
? Come possono fare domanda:
o Non devono presentare domande all’INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizieducativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:
? ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;? anche in caso di adozione e affido preadottivo;
? oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
? è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Chi sono i beneficiari

Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)

Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:

– lavoratori dipendenti del settore privato;
– lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
– lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte dellerispettive casse previdenziali).

Lavoratori dipendenti Pubblici

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • Medici;
  • Infermieri;
  • Tecnici di laboratorio biomedico;
  • Tecnici di radiologia medica;
  • Operatori sociosanitari
  • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.Per tali soggetti, il bonus:
    ? è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
    ? l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.IMPORTANTE:Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
    ? se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
    ? se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

È possibile cumulare:

  • ?  il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
    ?  Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

    • ?  per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
    • ?  avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e dellacui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell’implementazioneinformatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:
  • ?  WEB – www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito”> “Bonus servizi di baby-sitting”;
  • ?  CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • ?  PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
    Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sittingAl fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatorisulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi dibaby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.