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I provvedimenti relativi al Sociale

Il Governo ha adottato specifici decreti legge per sostenere le imprese e le famiglie: sospensioni di versamenti delle imposte, sospensione di tasse e altri adempimenti. In questa pagina sono elencati i provvedimenti, in continuo aggiornamento.

Riportiamo dal sito Handylex gli aggiornamenti sul Decreto Rilancio:

Il Reddito di emergenza

Negli intenti del Governo il Reddito di emergenza (Rem) è uno strumento straordinario di sostegno economico ai nuclei familiari che si affianca, in via del tutto temporanea, al Reddito di cittadinanza.

Il Reddito di emergenza, oltre ad essere incompatibile con il Reddito di cittadinanza, non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (escluso l’assegno di invalidità ex legge 222). Ricordiamo che fra quelle indirette c’è anche la pensione di reversibilità, qualsiasi sia l’importo.

Le altre condizioni per ottenere il Rem: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro; quest’ultima cifra è accresciuta di 5000 nel caso nel nucleo vi sia una persona con disabilità grave o non autosufficienza. L’ISEE deve comunque essere inferiore a 15.000 euro. Inoltre, oltrea tutte queste condizioni, nel mese di aprile non si deve superare una determinata soglia di reddito estremamente bassa. Il meccanismo, o meglio il parametro per calcolare la soglia di questo “reddito” è (più o meno) quello previsto dal Reddito di cittadinanza ed è lo stesso che serve anche per calcolare l’importo del Reddito emergenza (che va da 400 a 880 euro).

La base è 400 euro. Va moltiplicata per 1 per il primo componente del nucleo familiare,indicatore che  è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2. O 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE. (Più sopra abbiamo scritto che è “più o meno” il sistema del reddito di cittadinanza perché lì è previsto che l’aliquota per i nuclei con persone con disabilità sia il 2,2 e non il 2,1 come in questo caso). Sembra di intendere dal testo che de ne nucleo è presente una persona con disabilità grave il reddito di emergenza può arrivare anche più in alto di 800 euro (400 x2,1=840).

Per ottenere un Reddito di emergenza di 840 euro è necessario che nel nucleo ci sia almeno un adulto con tre minori e ci sia un disabile grave o un non autosufficiente. Oltre a tutte le altre condizioni (ISEE, patrimonio , reddito di aprile basso e le altre incompatibilità).

Altro esempio, Due adulti: il limite reddituale di aprile è 400 euro e l’importo pure (fermi restando gli altri limiti ISEE e patrimoniali).

Il Reddito di emergenza, che va richiesto a INPS entro giugno, è pari a due mensilità.

Qui la manovra covid ter sul Decreto emanato il 16 marzo, domani in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Ricordiamo che nel Decreto Legge n. 14 del 09.03.2020 all’art. 9 sono riportate disposizioni specifiche per l’assistenza a persone e alunni con disabilità (1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilita’ mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita’ didattiche a distanza previste all’articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo).

L’art. 10 riporta le Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia, molto importante per le persone che ne hanno bisogno. 

Nel Covid Ter alcune misure di rilevante interesse:

Lavoro Agile: (altre informazioni possono essere trovate qui)

  • Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;
  • I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilittivi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
  • il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;
  •  Art. 39(Disposizioni in materia di lavoro agile)1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
    2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Congedi e indennità per i dipendenti del settore privato:

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le forze dell’ordine, da utilizzare per prestazioni effettuate. 

Permessi retribuiti L. 104/92

 Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Proroga dei termini di decadenza di previdenza e assistenza.

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

I PROVVEDIMENTI REGIONALI

Liguria: Contributi straordinari per le famiglie con figli di meno di 15 anni per l’accudimento. (bando aperto fino al 16/04)

CampaniaDelibera GR 11 03 2020  “Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19”